Commissario straordinario (o AD ACTA)

Il Commissario straordinario (o AD ACTA) sostituisce il Consiglio di Istituto

Cosa fa

Nei CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti), così come in tutte le istituzioni scolastiche, il Commissario straordinario o ad acta sostituisce il Consiglio di Istituto in casi specifici e limitati.

Ecco i punti chiave basati sulle normative scolastiche italiane:

  • Cause della sostituzione: Il commissariamento avviene solitamente a seguito della mancata costituzione del Consiglio di Istituto.
  • Ruolo del Commissario ad acta: Viene nominato dall’Ufficio Scolastico Regionale per garantire la continuità amministrativa. In questa veste, il commissario sostituisce il C. di I. e, in casi di necessità, anche la Giunta esecutiva.
  • Limiti dei poteri: Sebbene investito dei medesimi poteri di gestione del Consiglio, l’attività del commissario straordinario è solitamente circoscritta alle attribuzioni amministrativo-contabili (es. approvazione del Programma Annuale o Conto Consuntivo).
  • Competenza: La sua competenza è riferita principalmente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indispensabili per garantire il funzionamento amministrativo-contabile della scuola.

In sintesi, la sostituzione è un provvedimento temporaneo e straordinario, finalizzato a garantire la regolarità della gestione economico-finanziaria del CPIA.

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